Descrizione
Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 1 del 03/01/2006, convertito dalla Legge n. 22 del 27/01/2006, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", possono esprimere il loro voto presso la loro abitazione.
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.
Tale ultimo termine (2 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico desiganto dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
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Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2026, 12:06