Ordinanza contingibile ed urgente riguardante il taglio di alberature pericolanti o protrudenti sulla pubblica viabilità comunale

Ordinanza n. 369 del 14/03/2025

Data :

14 marzo 2025

Municipium

Descrizione

I L  S I N D A C O

 

ACCERTATO che, a seguito di sopralluogo degli uffici competenti, si è riscontrata la presenza diffusa di vegetazione arborea ed arbustiva, nonché di alberature instabili lungo le strade comunali;

PRESO ATTO degli eccezionali eventi meteorologici intensi avvenuti negli scorsi anni e l’incremento di questo tipo di fenomeni;

DATO ATTO che il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza del transito veicolare e pedonale e per la pubblica incolumità;

RITENUTA urgente ed indifferibile l’effettuazione, a carico dei proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade comunali, di interventi di manutenzione consistenti nel taglio gli alberi e di rami, cresciuti entro la fascia di rispetto di mt 3 e quelli che si protendono sulle strade medesime;

 

RICHIAMATO il vigente il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 il 30.09.2013 che all’art. 73 che recita:

“Art. 73- Obblighi dei proprietari e dei conduttori di terreni

1. I proprietari ovvero i conduttori dei fondi adiacenti a strade di uso pubblico hanno l’obbligo di:

a)        mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

b)        abbattere, nel rispetto della vigente normativa, alberi pericolanti che minaccino di cadere, rimuovendoli nel più breve tempo possibile;

c)         rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi e ramaglie che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;

d)        evitare che gli alberi e le piante vadano a contatto con linee elettriche aeree

2.     E’ fatto obbligo ai proprietari ovvero ai conduttori dei terreni frontisti e/o confinanti di torrenti, rii, fossi, scoli e corsi d’acqua in genere di provvedere alla pulizia delle sponde e degli alvei, in particolare tagliando e rimuovendo la vegetazione arborea ed in generale ogni materiale che possa costituire ostacolo al deflusso delle acque.

3.     Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.”

VISTI gli artt. 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);

VISTI gli artt. 14 e 21 del Regolamento 29 giugno 1999, n. 1 Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

VISTI gli artt. 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;

RIBADITA la vigenza del Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare l’art. 73;

VISTO l’art.  50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

 

O R D I N A

 

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI dei fondi frontisti della viabilità comunale, a tutela dell’incolumità pubblica e della viabilità di provvedere al taglio ed all’asportazione delle alberature che:

- insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata

- per forte inclinazione e/o essicamento, risultino pericolose per la circolazione e per l’incolumità pubblica, anche oltre la fascia di rispetto di cui al punto precedente;

 

A V V E R T E

 

I predetti PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;

- Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;

I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale, ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d’ufficio, con la segnalazione all’autorità del mancato rispetto dell’ordinanza, con la corresponsione della sanzione amministrativa;

Scaduto il termine suddetto, nel caso in cui non fosse stato eseguito quanto ordinato, con le tempistiche indicate, il Comune di Rialto provvederà, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all’esecuzione di detti lavori, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità con priorità alle situazioni di maggior rischio, addebitando le relative spese alle proprietà frontiste.

Indipendentemente dagli interventi di cui al comma precedente è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione competente, e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;

Si ricorda che è possibile richiedere eventuali informazioni e chiarimenti al Nucleo Carabinieri Forestali con sede in Calice Ligure o all’Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per le proprie competenze.

 

COMUNICA

Che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’applicazione della sanzione prevista del regolamento di polizia rurale, oltre all’obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare, con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, il taglio delle alberature in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

DISPONE

 

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

·         Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;

·         Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune, nonché tramite i canali mediatici istituzionali;

·         Trasmissione della presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri Forestali di Calice Ligure.

 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

 

Rialto (SV), li 14.03.2025

IL SINDACO

F.to (Valentina DOGLIO)

Municipium

Allegati

Ordinanza n. 369
Municipium

Contenuti correlati

Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2025, 11:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot